Amministrazione Trasparente
Art. 12 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Sottocategorie
Documenti
Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per la revisione del Piano triennale dell’offerta formativa - triennio 2025-2028
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Circ.n. 28 Calendario scolastico a.s. 2024-25
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Sistema delle relazioni sindacali e contrattazione d’istituto 2024-2025 - Comunicato sindacale unitario
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CIRC. 183 GRADUATORIA INTERNA PER INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERARI
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